Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
martedì 2 gennaio 2018 | in NEWS
Abuso edilizio: la tettoria a copertura di un terrazzo, anche se ampia, non genera aumento di volumetria e, pertanto, anche senza autorizzazione del Comune, non se ne può chiedere la demolizione.
La tettoia aperta su tre lati, realizzata a copertura di un terrazzo, anche se di dimensioni rilevanti, non crea volumetria e, pertanto, non necessita del permesso di costruire. Quindi il Comune, anche in assenza di autorizzazione richiesta dal proprietario, non può mai imporre la demolizione della tettoia. È quanto chiarito dal Tar Campania con una recente sentenza
Tettoia: serve l’autorizzazione del Comune?
La sentenza in commento si distingue perché, a prima vista, sembra andare contro l’orientamento più consolidato della giurisprudenza: sono svariate, infatti, le pronunce della Cassazione che sottolineano la necessità, per le tettoie di non piccole dimensioni, del permesso di costruire, ossia dell’autorizzazione del Comune. Fanno eccezione solo quelle minime sporgenze dal muro dell’edificio che non hanno la funzione di creare uno spazio abitabile, ma sono realizzate più per una finalità estetica o per riparare le persone dalla pioggia nel momento in cui infilano le chiavi di casa nella serratura.
Non necessitano inoltre della licenza edilizia le strutture in ferro rimovibile e smontabile (tipo tettoia) non stabilmente infisse al suolo (che, pertanto, non sono accatastabili). Qualora invece la struttura dovesse essere permanente nel tempo (anche se utilizzata anche per riparare strumenti o materiali vari), si dovrà procedere all’accatastamento.
Tettoia con tre lati aperti: niente permesso di costruire
Diverso è il caso di una tettoia stabile eseguita in appoggio di un muro, finalizzata a soddisfare un’esigenza non temporanea: secondo la giurisprudenza essa rappresenta una nuova costruzione, con conseguente necessità di ottenere il permesso di costruire per la sua realizzazione.
Diversa, però, è l’opinione del Tar Campania, chiamato a pronunciarsi su una tettoia di 31,42 metri quadri ed una altezza in gronda di 2,50 metri, ed alla gronda di m. 2,65. La costruzione era stata realizzata sul terrazzo e risultava aperta su tre lati. L’autore dell’opera si era limitato a presentare, al Comune, la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Secondo i giudici amministrativi, la tettoia a copertura di un terrazzo, con tre lati aperti, anche se di dimensioni estese, non necessita del permesso di costruire in quanto, in base al testo unico dell’edilizia, l’autorizzazione del Comune è necessaria solo per quelle costruzioni che generano «un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente» e allo stesso tempo comportano «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti», cosa che invece non ricorre nel caso di specie.
Quindi, la maxi tettoia aperta su tre lati, anche se realizzata in difformità dal titolo edilizio (nel caso di specie, la Cila), non può essere demolita proprio perché essa – stando alla sentenza del Tar Campania – può essere realizzata in perfetta autonomia, senza la richiesta di autorizzazioni al Comune.
Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"