Cos’è il testamento olografo, come si scrive e quali sono i requisiti di validità onde evitare che possa essere impugnato o considerato inefficace
Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi di fronte alla decisione di fare testamento. In quella circostanza inevitabilmente sorgono numerosi dubbi. È necessaria la presenza del notaio per fare testamento? Come si scrive il testamento? Ebbene, in primo luogo è da dire che la presenza di un notaio non è indispensabile per fare testamento. Il testamento, infatti, oltre che redatto da un notaio, può anche essere scritto di pugno dal testatore ed in questo caso prende il nome di testamento olografo. Vediamo allora cos’è il testamento olografo; come si scrive e quali sono i requisiti di validità onde evitare che lo stesso possa essere impugnato o considerato inefficace, nullo o annullabile.
Testamento olografo: cos’è?
Il termine “olografo” deriva dal greco: “olos” = tutto e “grafo” = scritto. Come suggerisce il termine stesso, dunque, il testamento olografo è il testamento interamente scritto di pugno dal testatore [1]. Il testamento olografo è, quindi, la forma più semplice, pratica ed economica per esprimere le proprie volontà, poiché non richiede né la presenza del notaio, né quella dei testimoni. Non a caso, si tratta della forma di testamento più diffusa.
La legge, tuttavia, impone che ogni testamento debba rispettare un certo rigore formale. Il formalismo è previsto a tutela del testatore: il testamento, infatti, produrrà i suoi effetti dopo la morte del de cuius, ed è quindi importante che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore. Il rispetto di determinati requisiti di forma, inoltre, serve ad assicurare una certa serietà e ponderatezza per chi lo redige, e insieme offre maggiore precisione e sicurezza a chi lo deve applicare, evitando alcune delle possibili controversie in materia di prova. Ciò posto, vediamo come si scrive un testamento senza notaio.
Testamento olografo: vantaggi e svantaggi
Prima di vedere come si scrive un testamento olografo, cerchiamo di comprendere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa forma testamentaria.
Ebbene, i vantaggi del testamento olografo sono: comodità, gratuità e segretezza. In particolare, rimane segreto sia il contenuto, sia il fatto stesso del compimento dell’atto, il che costituisce una garanzia contro gli “influssi” esterni. Gli svantaggi, invece, sono dati dal pericolo di soppressioni, alterazioni o smarrimento. È, inoltre, meno sicura l’autenticità stessa del testamento olografo e spesso si possono avere difficoltà interpretative maggiori rispetto a quando il testamento viene redatto da un tecnico del diritto (notaio). Nulla vieta, tuttavia, che il testatore ne faccia deposito presso un notaio, se vuole sottrarre il testamento olografo al pericolo di distruzioni o alterazioni. Il testamento olografo non perde, per ciò solo, il suo carattere di atto e privato e può in ogni momento essere ritirato dalle mani del notaio presso il quale si trova [2]. Ciò posto, anche chi decide di fare testamento senza notaio, può poi consegnarglielo ai fini di custodia, per poi ritirarlo in qualsiasi momento.
Testamento senza notaio: come si scrive
Come anticipato, per scrivere il testamento olografo non serve il notaio. Questa tipologia di testamento, infatti, è scritta interamente dal testatore. Attenzione, però, perché sono richiesti specifici requisiti di forma.
I requisiti del testamento olografo sono la scrittura, la data e la sottoscrizione, tutte “di mano del testatore”. Il testatore, in altre parole, deve scrivere di proprio pugno. Ciò posto, il testamento non vale se scritto a macchina, al computer o con carattere stampatello. Ciò in quanto l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento. L’intervento, sia pure parziale, della scrittura di un terzo è causa di invalidità dell’intero atto.
Si può guidare la mano di chi scrive il testamento?
Alla luce di quanto sopra, ci si domanda: si può guidare la mano di chi scrive il testamento? Immaginiamo il caso di una persona molto anziana, che decida di mettere per iscritto le sue ultima volontà quando è ormai troppo avanti negli anni, tanto che non riesce a scrivere di proprio pugno necessitando del supporto di una terza persona. In questi casi si può sostenere o in qualche modo guidare la mano del testatore?
La risposta è no, e sul punto la giurisprudenza è piuttosto unanime [3]. Il testamento è nullo se il soggetto che lo ha scritto non era in grado di sostenere la penna e, per redigere le sue ultime volontà, si è fatto guidare da un parente che gli ha sostenuto e guidato la mano.
Testamento olografo: scrittura, data e firma
Il testamento olografo può essere scritto in qualsiasi lingua, con qualunque mezzo (inchiostro, carbone, gesso) e su qualunque supporto che si presti a ricevere una scrittura. Se, come nella stragrande maggioranza dei casi, si scrive su carta, non è necessario che sia bollata.
La data è sempre necessaria; non è indispensabile, invece, l’indicazione del luogo. La data deve contenere l’indicazione di giorno, mese e anno. Questi dati possono risultare anche da indicazioni equipollenti (ad esempio: Natale 2017, in luogo di 25.12.2017). Attenzione: la data deve sempre essere autografa. Ed infatti, è annullabile il testamento con la data scritta a macchina o con datario.
Come per tutte le scritture private, anche per il testamento olografo è sempre necessaria la firma. La sottoscrizione, infatti, suggella una dichiarazione seria e definitiva e facilita, inoltre, la prova della paternità dell’atto. Nel testamento olografo la firma va apposta a seguito delle dichiarazioni; nel caso in cui si vi siano delle aggiunte è necessario apporre la firma anche in calce alle stesse. Se infatti, le dichiarazioni aggiuntive non risultano sottoscritte, le stesse non valgono come disposizioni testamentarie.
Ciò detto, è importante sottolineare che se manca l’autografia (cioè la scrittura di proprio pugno) o la sottoscrizione il testamento è nullo; se, invece, manca la data, il testamento è annullabile.
Note
[1] Art 602 e ss. Cod. Civ.
[2] Art 608 Cod. Civ
[3] Cfr. ex multibus, Cass. ord. n. 5505 del 6.03.2017.
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