Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
mercoledì 15 novembre 2017 | in NEWS
Il mutuatario non deve nascondere il proprio stato di famiglia, ivi comprese le malattie che al momento sembrano insignificanti.
Quando si stipula un mutuo, spesso la banca chiede al cliente di firmare una polizza assicurativa per tutelarsi nel caso in cui un eventuale licenziamento o una malattia possano in futuro impedire di pagare le rate e quindi di onorare tutto il debito. In questo caso, se il mutuatario dovesse ad esempio ammalarsi, sarebbe l’assicurazione a estinguere il mutuo. Il cliente non è tenuto a valersi per forza della compagnia di assicurazione indicata dalla banca, potendone trovare una, di propria iniziativa, più conveniente. In base alla legge sulla concorrenza approvata la scorsa estate, l’istituto di credito non può più subordinare la concessione del finanziamento alla polizza con una specifica compagnia. Tuttavia è obbligo del mutuatario, al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, indicare tutte le eventuali patologie di cui soffre, anche se al momento sono latenti, che potrebbero determinare il rischio di un aggravamento o di successive malattie e, quindi, l’interruzione nel pagamento del mutuo. Si pensi a una colite ulcerosa che spesso porta a più serie conseguenze o a una sofferenza cardiaca. La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione con una interessante sentenza la Corte ha spiegato, in caso di polizza sul mutuo, quando l’assicurazione paga le rate alla banca. Ma procediamo con ordine.
Immaginiamo una persona che, in conseguenza dell’aggravarsi di una malattia di cui soffriva già da tempo, attivi l’assicurazione sul mutuo e chieda alla compagnia di pagare alla banca le rimanenti rate del mutuo. L’assicurazione, però, si rifiuta perché, sul contratto di polizza, il mutuatario non aveva detto di soffrire di tale patologia, sebbene al momento nulla facesse sospettare una successiva recrudescenza. In conseguenza di ciò il contratto deve essere annullato per la reticenza del cliente. Non è dello stesso avviso il cliente per il quale le malattie non gravi, che al momento della firma dell’assicurazione non sembrano destare preoccupazioni, non devono essere “denunciate”. Chi dei due ha ragione?
Secondo la Cassazione, se, in sede di stipulazione della polizza, la reticenza del contraente nel non dichiarare di essere affetto da una malattia (nella specie, cardiopatia) risulta determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore, il contratto è annullabile. Che significa? Che se dovesse risultare che, avendo saputo della patologia, l’assicurazione non avrebbe concluso la polizza o l’avrebbe conclusa a condizioni più gravose (un premio più alto), quest’ultima non è tenuta a pagare alla banca le rate per conto dell’assicurato. Sarà quest’ultimo allora, nonostante la malattia, a dover estinguere il debito.
Al momento della firma della polizza sul mutuo, il cliente deve quindi descrivere il proprio stato di salute senza nascondere nulla, così da permettere alla compagnia assicurativa di poter valutare correttamente se accettare, o meno, la stipula del contratto (sono tollerate solo inesattezze di poco conto).
La Suprema Corte prende spunto dalla vicenda per stilare un vademecum per stabilire, in caso di polizza sul mutuo, quando l’assicurazione paga le rate alla banca.
In tema di contratto di assicurazione – si legge nella pronuncia in commento – la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verifichino cumulativamente tre condizioni:
È responsabilità del cliente, prima di firmare la polizza sul mutuo, leggere e compilare correttamente tutti i moduli forniti da banche e assicurazioni. Se non lo fa, la polizza non opera più. Non bisogna quindi sottovalutare l’importanza delle risposte fornite all'assicurazione riguardo il proprio stato di salute: anche un solo errore oppure un’informazione non veritiera può rivelarsi fatale, facendo perdere al cliente la copertura assicurativa connessa al mutuo. E questo anche nel caso in cui siano state pagate regolarmente tutte le rate della polizza.
Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"