Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
martedì 26 febbraio 2019 | in NEWS
Con il decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", pubblicato sulla G.U. n.290 del 14-12-2018 ed entrato in vigore il 15/12/2018, sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti i pignoramenti immobiliari.
Diciamo innanzitutto che le modifiche apportate al codice di procedura civile, relative ad alcune norme che disciplinano la materia, riguarderanno i pignoramenti che verranno posti in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto; prima di allora resteranno ferme le disposizioni precedenti. Vediamo quali sono le novità
ISTANZA DI CONVERSIONE
La prima riguarda l’art. 495, che regola la cosiddetta “istanza di conversione”, che il debitore, cioè il soggetto cui è stata pignorata la casa o altro immobile, può presentare in tribunale prima che il bene sia posto in vendita.
Con questa istanza, in particolare, il proprietario del bene pignorato può evitare che gli venga espropriato offrendo di pagare, nel giudizio di esecuzione, tutti i debiti risultanti dalla procedura esecutiva, oltre alle spese sostenute dal creditore procedente e dagli altri intervenuti; a tal fine egli deve depositare l’istanza presso la cancelleria del tribunale competente, unitamente ad un acconto sull’importo totale dei debiti.
Fino all’entrata in vigore della modifica di cui al d.l. 135/2018 tale acconto doveva essere pari ad un quinto del debito; con l’attuale riforma è stato ridotto ad un sesto, dunque una somma inferiore rispetto al totale.
Ulteriore modifica apportata all’art. 495 c.p.c. riguarda l’aumento del numero di rate con le quali il debitore può estinguere i debiti risultanti nella procedura esecutiva: da un massimo di 36 rate (numero già modificato nel 2015, dalle precedenti 18) si passa infatti ad un massimo di 48 rate mensili, che il giudice può concedere al debitore quale termine di dilazione del pagamento.
CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.
Nuova è anche la possibilità, per il debitore che dimostri di avere crediti nei confronti della pubblica amministrazione di importo pari o superiore ai debiti della procedura, di ottenere dal giudice una proroga del termine fissato per il rilascio dell’immobile fino a 90 giorni dal decreto che lo dispone; a tal fine il nuovo art. 560 cpc stabilisce che il debitore, all’udienza fissata per la comparizione delle parti e la fissazione della vendita, può documentare di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.
Infine, viene aggiunta, all’art. 569 I comma cpc, la disposizione che prevede l’obbligo per il creditore procedente e gli altri intervenuti di precisare il proprio credito comprensivo delle spese sostenute, non oltre 30 gg prima della predetta udienza, con atto da notificare al debitore; in difetto, agli effetti del riparto del ricavato della vendita , il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
PRECISAZIONE DEL CREDITO
In sostanza, con tale ultima norma, viene anticipato il momento della precisazione del credito da parte del creditore procedente e degli intervenuti, i quali, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avevano tempo fino al riparto finale della somma ottenuta dalla vendita del bene, cioè fino alla fase finali della procedura.
Le modifiche così introdotte hanno lo scopo di andare incontro alle esigenze del soggetto pignorato, in un periodo di crisi economica quale quello attuale, procrastinando i tempi concessi per il pagamento del debito e per il rilascio del bene ma, di contro, produrranno l’effetto di allungare i tempi processuali delle esecuzioni immobiliari, che già di per sè possono durare diversi anni prima di arrivare alla conclusione.
Fonte "notaio.it"