Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
venerdì 11 agosto 2017 | in NEWS
Servitù tra passaggio coattivo e passaggio necessario. Quali sono le differenze?
Qual è la differenza, se v'è una differenza, ai fini della costituzione di una servitù tra passaggio coattivo e passaggio necessario?
Alla domanda, nella sostanza, troviamo risposta chiara e precisa nella sentenza n. 13655 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, mediante deposito in cancelleria, il 6 luglio 2016.
La pronuncia è interessante perché la differenza tra le due ipotesi non è meramente semantica, ma soggiace alla diversità di due fattispecie disciplinate da due articoli del codice civile: il riferimento è agli articoli 1051 e 1052.
Che cosa dicono queste norme?
Il primo (art. 1051 c.c.) rubricato passaggio coattivo consente la costituzione per via giudiziale (dietro corresponsione di adeguata indennità, determinata in quel giudizio) del passaggio coattivo su fondo altri quando:
La norma specifica altresì che nello stabilire il passaggio lo si deve fare in modo che l'accesso alla via pubblica sia il più breve e riesca di minore danno al fondo sul quale è consentito.
La stessa possibilità di imporre ad un fondo (quello detto servente) una servitù coattiva di passaggio c'è anche quando il fondo dominante non risulti intercluso, ma – come dice l'art. 1052 c.c. - questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.
In tale ipotesi, specifica il capoverso della norma testé citata “il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria”.
Le ipotesi che abbiano appena enunciato, in ambito giurisprudenziale, sono distinte tra passaggio coatto e passaggio necessario. Sebbene le rubriche degli articoli contengano entrambe il riferimento alla coattività, secondo gli ermellini è possibile enucleare il significato di quell'aggettivo in relazione alla specifica domanda giudiziale.
Si legge in sentenza che “in giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioè passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all'art. 1051.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184; Cass. 5 luglio 1968, n. 2270)” (Cass. 6 luglio 2016 n. 13655).
Una differenziazione tutta giurisprudenziale che comunque non inficia in alcun modo la domanda giudiziale di chi abbia richiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. Questa è qualificata come necessaria, in ragione della esigenza del passaggio per utilizzare il fondo, ma poiché può essere imposta dal giudice, rimane pur sempre coattiva.
Scarica Cass. 5 luglio 2016 n. 13655
Fonte "Condominioweb"