FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Modificato l’art. 2330 c.c

 martedì 12 marzo 2019 | in NEWS

La Legge 11 febbraio 2019 n. 12, in G.U. dal 12 febbraio 2019, nel convertire – con modificazioni – il D.L. 135/2018 (“Decreto Semplificazioni”), ha inserito nell’art. 3 del D.L. il nuovo comma 1-quinquies che recita:
“All’art. 2330, primo comma, del codice civile, le parole ‘entro venti giorni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro dieci giorni’. La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In forza di tale modifica, il nuovo tenore del primo comma dell’art. 2330 c.c. è il seguente:
“Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.”
La modifica è in vigore dal 13 febbraio 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma non richiede particolari commenti, se non alcune avvertenze:

  • la riduzione del termine di cui al nuovo art. 2330 si applica a tutte le società di capitali, e pertanto non solo alle s.p.a. (art. 2330) ma anche alle s.a.p.a. (art. 2454 c.c.) e alle s.r.l. (art. 2463, terzo comma c.c.), anche nella versione s.r.l.s.;
  •  restano invariati il terzo comma dell’art. 2330, secondo cui “l’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro”, e l’art. 20, comma 7-bis D.L. 91/2014 (convertito nella L. 116/2014), secondo cui “quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto”;
  • resta ovviante invariato il principio di cui all’art. 223-quater disp. att. c.c., secondo cui “nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio”;
  • per iscrivere la società al Registro delle Imprese in tempi congrui, sarà bene verificare in anticipo che la casella PEC prescelta sia già attiva, perché i più comuni gestori di PEC richiedono almeno 48 ore per la sua attivazione;
  • il deposito dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese richiede già la collaborazione con il commercialista della società, che deve produrre i files per la richiesta di attribuzione del codice fiscale/partita IVA e dare eventualmente indicazioni per l’inizio attività: la collaborazione tra professionisti dovrà divenire ancor più virtuosa.

Sia consentita un’osservazione finale: i clienti dei notai non noteranno grandi variazioni né trarranno sensibili benefici in forza di questa norma, che ha sapore più demagogico che effettivo, visto che già oggi i tempi medi per ottenere l’iscrizione al Registro delle Imprese sono certamente al di sotto dei 10 giorni. Non si comprende pertanto né l’urgenza di inserirla in un decreto in sede di conversione, né soprattutto quale sia la presunta “semplificazione”: laddove si parla di “semplificazione”, si pensa a minori adempimenti da parte dell’utente, o a una maggior celerità della macchina burocratico-amministrativa. Visto che ormai sembra che il Legislatore abbia rinunciato definitivamente a riforme organiche e sistematiche e ricorre sempre e solo a piccoli interventi sul codice civile in stile taglia-e-cuci, sarebbe stato senz’altro più efficace e rivoluzionario (facendo anche guadagnare posizioni nella classsifica del Doing Business tanto considerata dal Mise)  riconoscere l’efficacia costitutiva della società all’atto pubblico di costituzione e non all’iscrizione del Registro.

 Fonte "Federnotizie"