Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
martedì 12 marzo 2019 | in NEWS
La Legge 11 febbraio 2019 n. 12, in G.U. dal 12 febbraio 2019, nel convertire – con modificazioni – il D.L. 135/2018 (“Decreto Semplificazioni”), ha inserito nell’art. 3 del D.L. il nuovo comma 1-quinquies che recita:
“All’art. 2330, primo comma, del codice civile, le parole ‘entro venti giorni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro dieci giorni’. La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In forza di tale modifica, il nuovo tenore del primo comma dell’art. 2330 c.c. è il seguente:
“Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.”
La modifica è in vigore dal 13 febbraio 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La norma non richiede particolari commenti, se non alcune avvertenze:
Sia consentita un’osservazione finale: i clienti dei notai non noteranno grandi variazioni né trarranno sensibili benefici in forza di questa norma, che ha sapore più demagogico che effettivo, visto che già oggi i tempi medi per ottenere l’iscrizione al Registro delle Imprese sono certamente al di sotto dei 10 giorni. Non si comprende pertanto né l’urgenza di inserirla in un decreto in sede di conversione, né soprattutto quale sia la presunta “semplificazione”: laddove si parla di “semplificazione”, si pensa a minori adempimenti da parte dell’utente, o a una maggior celerità della macchina burocratico-amministrativa. Visto che ormai sembra che il Legislatore abbia rinunciato definitivamente a riforme organiche e sistematiche e ricorre sempre e solo a piccoli interventi sul codice civile in stile taglia-e-cuci, sarebbe stato senz’altro più efficace e rivoluzionario (facendo anche guadagnare posizioni nella classsifica del Doing Business tanto considerata dal Mise) riconoscere l’efficacia costitutiva della società all’atto pubblico di costituzione e non all’iscrizione del Registro.
Fonte "Federnotizie"