FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

La nuova riforma della legge fallimentare

 giovedì 12 ottobre 2017 | in NEWS

Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla Delega al Governo per la riforma della legge fallimentare (o meglio detta «disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza»). Scompaiono definitivamente i termini «fallimento» e «fallito» che spesso hanno addossato sull’imprenditore un pregiudizio sociale “a vita”. Si parlerà ora di «procedura di liquidazione giudiziaria dei beni»: un termine più soft e meno incentrato sulla figura dell’imprenditore, ma più sull’aspetto processuale. L’eliminazione dello stigma morale «fallimento» è una presa di coscienza del fatto che la crisi è una eventualità non così rara, anzi a volte fisiologica per il mercato e per un’impresa, spesso determinata da fattori per i quali l’imprenditore non ha alcuna colpa.
Nella nuova procedura si inserisce la possibilità di una soluzione concordataria. Viene poi prevista la completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di tre anni dall’apertura della procedura.
Si vuol creare un testo unico delle crisi di impresa, con la sola eccezione della amministrazione straordinaria che è stata oggetto di stralcio. Saranno poi disciplinati diversamente la crisi di gruppi di imprese, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale, l’esebitazione, il sovraindebitamento, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.
Arriva l’allerta pre-crisi: la principale novità prevista dalla legge delega è l’introduzione di una procedura di allerta volta ad anticipare quanto più possibile l’emersione dell’insolvenza (anche probabile) per poter essere risolta in maniera appropriata. Verrà avviata una procedura preventiva, stragiudiziale e confidenziale di composizione assistita della crisi finalizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; sarà affidata ad un organismo costituito presso ciascuna camera di commercio. Ad essa accederà qualsiasi tipo di imprenditore: persona fisica o giuridica, consumatore, professionista o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigianale, esclusi solo gli enti pubblici.
L’organismo sarà composto da almeno tre esperti e sarà attivato su istanza del debitore (ma non soltanto) ed avrà la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
La procedura punterà a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore ed è destinata a risolversi, all’occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell’accordo con tutti o parte dei creditori. La soluzione è incentrata sull’istituzione presso ogni Camera di commercio di un organismo che assiste il debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori. A questo organismo si potrà rivolgere direttamente l’imprenditore che versa in stato di crisi ma è previsto che, in assenza di una iniziativa del debitore, l’organismo proceda alla convocazione immediata dell’imprenditore a seguito della segnalazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi da parte dei sindaci o del revisore contabile o del perdurare di inadempimenti di importo rilevante da parte dei creditori pubblici qualificati tra i quali l’agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali.
La legge dovrà prevedere anche misure premiali volte a far emergere in tempo la situazione di crisi. Misure che saranno sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale anche in materia di responsabilità penale (ove sussistente).
Gli organi di controllo della società dovranno avvisare immediatamente gli amministratori non appena rilevata la sussistenza degli indizi di crisi. In caso di mancata o inadeguata risposta, i sindaci dovranno informare l’organismo presso la Camera di commercio. Lo stesso ruolo di segnalazione è affidato all’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori pubblici qualificati quando risulteranno debiti nei loro confronti superiori a determinati importi che dovranno essere stabiliti dal legislatore delegato.
Dopo tale comunicazione, l’imprenditore avrà tre mesi di tempo per attivare il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi o per chiedere l’ammissione a una procedura di concordato preventivo o per raggiungere un accordo con il creditore pubblico. In assenza di uno di questi eventi il creditore pubblico avrà l’obbligo di segnalare immediatamente all’organismo presso la Camera di commercio la situazione d’insolvenza. La mancata o ritardata segnalazione sarà sanzionata con la perdita del privilegio e il conseguente trattamento futuro del credito come chirografario.


Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"