Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
lunedì 23 ottobre 2017 | in NEWS
Le agevolazioni fiscali prima casa (imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) si applicano anche sull’immobile acquistato per successione ereditaria. Non solo. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate [1] ha chiarito che può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche chi, a seguito della morte del coniuge, acquista come erede universale l’intera proprietà della casa familiare (di cui prima era proprietario al 50%).
Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrare riguardava infatti una signora che, per effetto della successione, diventava proprietaria di un immobile in precedenza posseduto in comproprietà con il coniuge. Secondo il Fisco, l’acquisto della quota prima di proprietà del marito può avvenire con le imposte agevolate prima casa. Vediamo perché.
Agevolazioni prima casa successioni e donazioni
La legge prevede l’applicazione in misura fissa di 50 euro delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve dichiarare:
La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione.
Successione immobile in comproprietà con il coniuge
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto della successione, il contribuente divenga pieno proprietario dell’immobile in precedenza posseduto in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione “prima casa”.
Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse l’immobile in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la morte del coniuge determina lo scioglimento del matrimonio e il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione. Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sull’immobile e, dunque, il contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge.
Né appare preclusiva la circostanza che per effetto della successione, il contribuente divenga proprietario esclusivo dell’immobile, in quanto la dichiarazione (e la verifica della veridicità della stessa) deve essere riferita ad immobili diversi da quelli che, proprio per effetto della successione, vengono acquistati.
In sostanza, la dichiarazione che il contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento per successione ereditaria, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.
Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"