FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Detrazione edilizia: i documenti da conservare, anche nel 2019 - 1° Parte

 giovedì 3 gennaio 2019 | in NEWS

I contribuenti che pongono in essere interventi o iniziative nel settore immobiliare ed edilizio, usufruendo delle significative detrazioni d’imposta loro attribuite dalla legge, sono tenuti a conservare un insieme di documenti che potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (controllo “formale” ex art. 36 ter DPR 600/73, già descritto in un precedente intervento).
È quindi opportuno avere ben chiaro quali siano, e quali caratteristiche debbano avere, i documenti richiesti dal Fisco in sede di controllo, con riguardo ad ognuna delle fattispecie rilevanti per la disciplina tributaria.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Con riferimento alla casistica più diffusa di interventi edilizi, disciplinata dall’art. 16 bis del TUIR, è bene fin da subito sottolineare che sono considerati rilevanti, ai fini del controllo, sia documenti di provenienza terza (ad esempio, le fatture), sia documenti autoprodotti dal soggetto controllato, ovvero autocertificazioni (a date condizioni).
I documenti da conservarsi sono elencati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011).
Innanzitutto, è necessario conservare le fatture (o ricevute fiscali) dei fornitori, giustificanti il sostenimento della spesa. Le fatture dovranno rispettare i crismi di cui all’art. 21 DPR IVA ed in particolare contenere la puntuale indicazione, accanto ai dati del soggetto emittente e di quello ricevente, della natura, qualità e quantità dei bei o servizi oggetto della prestazione. Si noti che le fatture in oggetto non sempre riportano in maniera chiara tali indicazioni, limitandosi a descrizioni del tutto generiche che sono da evitare.
Occorre poi conservare la documentazione relativa ai bonifici bancari o postali, anche effettuati on line, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiante della detrazione e quello del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (o la sua partita IVA).
Per le spese non pagabili con bonifico bancario, ma che ricadono nel “paniere” di riferimento ai fini della detrazione (si pensi agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, alle varie autorizzazioni amministrative e alle denunce di inizio lavori, alle ritenute d’acconto operate sui compensi), ogni tipo di documentazione attestante l’avvenuto pagamento è ammessa.
Qualora l’onere della spesa sia stato ripartito tra più soggetti, ma il bonifico sia stato effettuato da uno solo di questi, è opportuno integrare le fatture con l’annotazione che la spesa è stata suddivisa tra i soggetti in questione (e questo, anche se le fatture siano state emesse con l’indicazione di un solo soggetto ricevente). Al riguardo, è anche sufficiente un’autocertificazione che indichi, in maniera riepilogativa ma chiara, chi ha sostenuto quale quota di pagamento, in modo da illustrare al controllo fiscale a chi spetti, ed in quale misura, la detrazione dell’imposta.
Vanno poi esibiti gli eventuali titoli amministrativi relativi ai lavori compiuti, che certificano la data di inizio dei lavori; ovvero, per gli interventi non richiedenti titoli urbanistici, è nuovamente ammessa l’autocertificazione, che attesti la data di inizio dei lavori e la detraibilità delle spese sostenute (ad esempio, per la manutenzione straordinaria di unità abitative)

Riqualificazione del condominio
In caso di lavori condominiali, è richiesta la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma pagata dal condomino e la misura della sua detrazione. Mancando l’amministratore, sarà necessario poter esibire, da parte del singolo condomino, l’intera documentazione inerente la spesa sostenuta per l’edificio.
In caso di condominio minimo, se ne manca il codice fiscale (originariamente richiesto per poter comprovare il diritto alla agevolazione), è nuovamente ammessa un’autocertificazione, a cura del singolo condomino, attestante la natura dei lavori effettuati e indicante i dati catastali delle singole unità immobiliari.
In caso di intervenuta cessione dell’immobile, se è stato pattuito il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente, è opportuno esibire l’atto pubblico di cessione contenente tale previsione.
Va conservata anche la Comunicazione preventiva all’ASL, indicante la data di inizio dei lavori, laddove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Infine è bene ricordare che, per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011, occorre conservare copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio/Centro operativo di Pescara e della ricevuta di ritorno della raccomandata d’invio.

 

Fonte "EdilTecnico - Il Quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili"