FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Credito d'imposta “prima casa” e credito d'imposta da contratto preliminare

 lunedì 22 luglio 2019 | in NEWS

Credito d'imposta “prima casa” e credito d'imposta da contratto preliminare.

LA FATTISPECIE. Un soggetto privato vende il proprio appartamento acquistato a suo tempo beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Ora è in procinto di acquistare una nuova abitazione, avendo già formalizzato un contratto preliminare regolarmente registrato e versando la relativa caparra.
LA DOMANDA.L E’ possibile recuperare, in qualche modo, sia quanto a suo tempo il soggetto ha versato all’Agenzia delle Entrate per l’acquisto della precedente abitazione, nonché quanto di recente versato a titolo di imposta di registro per la caparra?
LA RISPOSTA. L'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede che all'imposta principale dovuta per la registrazione degli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro possa essere imputata l'imposta pagata in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista (pari allo 0,50% dell’importo della caparra).
Inoltre, l’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attribuisce un credito d’imposta al contribuente che provveda ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un'altra casa di abitazione per la quale sussistano i presupposti per invocare nuovamente le dette agevolazioni.
Il credito d’imposta in questione si origina con l’acquisto della nuova abitazione; il relativo importo è pari al minor importo tra quanto pagato a titolo di imposta di registro o di IVA all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione (ora alienata) e quanto dovuto per le medesime imposte in occasione del nuovo acquisto. Tra le varie ipotesi, detto credito può essere utilizzato in diminuzione della sola imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto (laddove il riacquisto fosse soggetto ad IVA, infatti, non sarebbe consentito utilizzare detto credito in diminuzione dell’IVA da versare).
Venendo al quesito, dopo aver imputato all’imposta di registro dovuta in conseguenza del nuovo acquisto immobiliare quanto versato dal soggetto in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista, è possibile, altresì, portare in diminuzione della residua imposta di registro il credito d’imposta maturato ai sensi del citato art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, par. 4.9., poi, laddove il credito d’imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro del nuovo acquisto, il credito residuo potrà unicamente essere portato in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.
Esemplificando, posto che in occasione del perfezionamento del contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra di euro 30.000,00 ed in sede di registrazione del contratto medesimo, oltre all’imposta fissa di registro pari ad euro 200,00, sia stata corrisposta un’imposta di registro pari ad euro 150,00 (pari allo 0,50%); posto, altresì che l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto sia pari ad euro 1.000,00, è possibile imputare, a detta ultima imposta, i 150,00 euro già versati in relazione alla caparra, residuando, per il nuovo acquisto, un’imposta di registro pari ad euro 850,00; ipotizzando, poi, che all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione fosse stata corrisposta un imposta di registro (od un’IVA) pari ad euro 3.000,00 e dato che, come già detto, l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto è pari ad euro 1.000,00, con la stipulazione dell’atto notarile relativo al nuovo acquisto, si origina un credito d’imposta pari ad euro 1.000,00. Orbene, è possibile utilizzare detto credito portandolo in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto che, tuttavia, abbiamo visto essere di importo inferiore, in quanto restano solo 850,00 euro da versare all’Erario. Ne deriva che il residuo credito d’imposta, pari ad euro 150,00, potrà essere portato in compensazione dal privato con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come precisato nell’indicata Circolare.

Fonte "SUPERPARTES - Associazione di cultura giuridica"