FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Agevolazioni prima casa se si possiede già un immobile

 mercoledì 10 gennaio 2018 | in NEWS

Possibile l’acquisto con le agevolazioni fiscali prima casa se l’immobile già posseduto nello stesso Comune non può essere abitato.

È possibile acquistare la prima casa con le agevolazioni fiscali anche se nello stesso Comune si possiede già un altro immobile, purchè questo non sia idoneo ad essere destinato ad abitazione (per esempio perché inabitabile o perché trattasi di ufficio o magazzino).
È quanto precisato da una recente ordinanza della Cassazione.

Condizioni agevolazioni fiscali prima casa
Per ottenere il bonus prima casa è necessario che:

 - l’abitazione appartenga a una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi);

Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

  • il contribuente non possegga, nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
  • il contribuente non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;
  • il contribuente non sia titolare, interamente o per quote,  di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni;
  • l’abitazione si trovi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
  • se residente in altro Comune, il contribuente deve, entro 18 mesi dall’acquisto, trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive);
  • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro;
  • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’Aire o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.

Se si possiedono altri immobili nello stesso Comune
La legge subordina l’applicazione del bonus prima casa al fatto che il contribuente non possegga altro immobile “idoneo” ad essere destinato ad abitazione e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato.
Secondo la Cassazione, ciò implica che chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (per esempio inabitabilità) che di natura soggettiva (per esempio fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), può ugualmente godere dell’agevolazione.
Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ciò sia “comprovato dal successivo accatastamento in A/10.

Agevolazioni fiscali prima casa: quali sono?
Grazie al bonus prima casa è possibile acquistare l’immobile pagando delle imposte agevolate. Ma quali sono?
Acquisto della prima casa da un privato o da un’impresa in esenzione Iva

  •  imposta di registro proporzionale nella misura del 2%
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • imposta catastale fissa di 50 euro

Acquisto della prima casa da un’impresa, con vendita soggetta a Iva

  •  Iva ridotta al 4%;
  • imposta di registro fissa di 200 euro
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"