Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
mercoledì 10 gennaio 2018 | in NEWS
Possibile l’acquisto con le agevolazioni fiscali prima casa se l’immobile già posseduto nello stesso Comune non può essere abitato.
È possibile acquistare la prima casa con le agevolazioni fiscali anche se nello stesso Comune si possiede già un altro immobile, purchè questo non sia idoneo ad essere destinato ad abitazione (per esempio perché inabitabile o perché trattasi di ufficio o magazzino).
È quanto precisato da una recente ordinanza della Cassazione.
Condizioni agevolazioni fiscali prima casa
Per ottenere il bonus prima casa è necessario che:
- l’abitazione appartenga a una delle seguenti categorie catastali:
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
Se si possiedono altri immobili nello stesso Comune
La legge subordina l’applicazione del bonus prima casa al fatto che il contribuente non possegga altro immobile “idoneo” ad essere destinato ad abitazione e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato.
Secondo la Cassazione, ciò implica che chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (per esempio inabitabilità) che di natura soggettiva (per esempio fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), può ugualmente godere dell’agevolazione.
Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ciò sia “comprovato dal successivo accatastamento in A/10.
Agevolazioni fiscali prima casa: quali sono?
Grazie al bonus prima casa è possibile acquistare l’immobile pagando delle imposte agevolate. Ma quali sono?
Acquisto della prima casa da un privato o da un’impresa in esenzione Iva
Acquisto della prima casa da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
Fonte "La Legge per Tutti - Informazione e consulenza legale"