FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni condominiali: il condominio può usufruire delle agevolazioni fiscali?

 martedì 9 ottobre 2018 | in NEWS

Bonus videosorveglianza: a chi spetta l'agevolazione fiscale?

Per tutti gli interventi finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti (quali furti, aggressioni, sequestri di persone), da parte di terzi, per le istallazioni per esempio di:
  • porte blindate;
  • allarmi;
  • vetri antisfondamento;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • serrature e lucchetti;
  • recinzioni muratorie degli edifici;
  • fotocamere o cineprese (collegate con centri di vigilanza privati solo se la spesa è effettuata dal privato);

spetta la detrazione del 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di spesa di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare (36% dal primo gennaio 2019 con un limite di spese di € 48.000 per unità immobiliare).

L'ultimo punto in particolare, gode del bonus sicurezza 2018 detto anche bonus videosorveglianza 2018 rientrante nella detrazione bonus ristrutturazione 2018. Il bonus videosorveglianza è stato introdotto in Italia con la legge di Stabilità del 2016 sotto forma di credito d'imposta al 100%, successivamente modificato tra gli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazione.
A chi aspetta l'incentivo fiscale? Tale incentivo è finalizzato ad alleggerire la pressione fiscale soltanto sui privati cittadini, anche quindi attraverso il condominio, che investano in sicurezza: la detrazione non è quindi concessa alle aziende
La detrazione non spetta per i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza (ma ne è necessaria la stipula se la spesa è sostenuta dal privato), ma solo per le spese relative agli immobili, come la messa in posa di apparecchiature di videosorveglianza, spese per le perizie, per i sopralluoghi e per la progettazione di tale scopo.

Il bonus sicurezza 2018 spetta di diritto al:

  • proprietario dell'immobile;
  • titolare del diritto di godimento;
  • familiare convivente (il coniuge, il componente dell'unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • coniuge separato qualora assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
  • convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Criteri per avvalersi del bonus. È necessario che la spesa sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2018 e che l'intervento sia stato realizzato a partire dal primo gennaio 2018 per fruire dello sgravio fiscale.Inoltre, occorre che il pagamento sia eseguito con le seguenti modalità:

  •  bonifico parlante;
  • bonifico bancario o postale citando la causa del versamento facendo riferimento all'articolo 16 bis del Dpr 917/1986, evidenziando il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del beneficiario del pagamento e la ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

I sistemi antintrusione e di videosorveglianza godono, in parte, dell'IVA agevolata al 10%.

Quest'ultima viene applicata solamente a una parte dei costi, cioè quella relativa alla differenza tra il costo totale e le spese per il bene significativo. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.

Esempio di calcolo IVA agevolata Costo totale dell'intervento: 1.800 euro, di cui:

  • manodopera e installazione: 600 euro;
  • costo sistema antintrusione 1.200 euro.

Sul costo della manodopera viene applicata l'IVA al 10% mentre sul sistema antintrusione l'IVA agevolata al 10%, si applica solo sulla differenza tra il costo totale dell'intervento ed il costo del sistema, per cui 1.800 - 1.200 = 600. Sul valore residuo (600) si applica l'IVA al 22%.
Nella dichiarazione dei Redditi. Per ottenere la detrazione bisogna presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello 730 oppure con il Modello Redditi. La detrazione totale verrà poi ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Se la spesa è sostenuta dal privato nella dichiarazione devono essere indicati i dati identificativi dell'immobile e, se i lavori sono stati eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Qual è la documentazione necessaria? Secondo quanto riporta il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, se la spesa è stata effettuata dal condominio, bisogna essere in possesso della certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Se invece, la spesa è stata effettuata da un privato, i documenti da conservare sono i seguenti:

  • ricevuta del bonifico, fatture o le ricevute fiscali;
  • domanda di accatastamento, se l'immobile non è ancora stato registrato;
  • ricevute di pagamento IMU se dovuta;
  • delibera dell'assemblea sull'approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell'immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile;
  • concessioni, autorizzazioni se obbligatorie, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui è presente la data di inizio dei lavori e l'elenco dei lavori eseguiti rientranti tra quelli della detrazione.

Deve essere inviata all'Agenzia Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) contenente le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento.

La comunicazione preliminare all'Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.

Fonte "condominioweb.com"