FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Impianti termici: fino a 3 mila euro di multa per chi non effettua i controlli.

 martedì 13 marzo 2018 | in NEWS

Come funziona la disciplina controlli sull'efficienza energetica e sulla manutenzione degli impianti termici e quali sono le sanzioni.

Perché effettuare il controllo sull’efficienza energetica? Un impianto efficiente inquina meno e consuma meno! L’omesso controllo inoltre è soggetto a pesanti sanzioni. Vediamo, quindi, di fare chiarezza sulla disciplina dei controlli sull’efficienza energetica e sulla manutenzione degli impianti termici.

Qual è la cadenza effettiva dei controlli sull’efficienza energetica?
Ex DPR n. 74/13 regolamento in materia di controlli sull’efficienza energetica (diversi da quelli per la sicurezza) dei sistemi di climatizzazione (caldaie e condizionatori):

  • negli impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a combustibile liquido o solido, i controlli sono da effettuare ogni due anni;
  • negli impianti domestici (superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza) a gas metano o GPL, i controlli sono da fare ogni quattro anni.

Ambito di applicazione.
Ci sono però delle eccezioni:

  • Gli intervalli indicati valgono solo se Regioni o Province Autonome non abbiano regolamentato la materia (Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia, hanno adottato un proprio regolamento);
  • Il produttore dello specifico apparecchio ed eventualmente anche lo stesso installatore possono aver definito delle cadenze temporali diverse.

La revisione degli impianti termici.
Da non confondere con il controllo dell’efficienza energetica, la classica verifica dei fumi, è la manutenzione degli impianti termici, disciplinato dall’art. 7 del DPR 74/13.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite infatti con una diversa periodicità.
Per individuare ogni quanto vanno effettuati gli interventi di manutenzioni, fanno fede, in ordine gerarchico:

  1. Le indicazioni fornite dall’impresa installatrice dell’impianto;
  2. Le indicazioni di cui alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante;
  3. Le indicazioni fornite dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;
  4. Se non sono presenti le indicazioni di cui ai punti 1-2-3, allora il responsabile dell’impianto deve attivarsi per recuperare una copia delle istruzioni tecniche della caldaia in suo possesso.

Di norma i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l’obbligo di effettuare la revisione ogni anno. Come detto, fanno fede le indicazioni riportate sopra.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  •  quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessità l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  • con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
  •  

Impianti termici: le sanzioni.
L’omesso controllo espone il soggetto onerato ad una sanzione amministrativa, che ex D.lgs n. 192/2005 va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie nell’impianto o in caso di mancata verifica, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs 192/2005, viene addebitato l’onere derivante dal controllo

Fonte "MEDIARE OGGI"