Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese
martedì 13 marzo 2018 | in NEWS
Come funziona la disciplina controlli sull'efficienza energetica e sulla manutenzione degli impianti termici e quali sono le sanzioni.
Perché effettuare il controllo sull’efficienza energetica? Un impianto efficiente inquina meno e consuma meno! L’omesso controllo inoltre è soggetto a pesanti sanzioni. Vediamo, quindi, di fare chiarezza sulla disciplina dei controlli sull’efficienza energetica e sulla manutenzione degli impianti termici.
Qual è la cadenza effettiva dei controlli sull’efficienza energetica?
Ex DPR n. 74/13 regolamento in materia di controlli sull’efficienza energetica (diversi da quelli per la sicurezza) dei sistemi di climatizzazione (caldaie e condizionatori):
Ambito di applicazione.
Ci sono però delle eccezioni:
La revisione degli impianti termici.
Da non confondere con il controllo dell’efficienza energetica, la classica verifica dei fumi, è la manutenzione degli impianti termici, disciplinato dall’art. 7 del DPR 74/13.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite infatti con una diversa periodicità.
Per individuare ogni quanto vanno effettuati gli interventi di manutenzioni, fanno fede, in ordine gerarchico:
Di norma i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l’obbligo di effettuare la revisione ogni anno. Come detto, fanno fede le indicazioni riportate sopra.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
Impianti termici: le sanzioni.
L’omesso controllo espone il soggetto onerato ad una sanzione amministrativa, che ex D.lgs n. 192/2005 va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie nell’impianto o in caso di mancata verifica, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs 192/2005, viene addebitato l’onere derivante dal controllo