FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Detrazione edilizia: i documenti da conservare, anche nel 2019 - 3° Parte

 lunedì 7 gennaio 2019 | in NEWS

I contribuenti che pongono in essere interventi o iniziative nel settore immobiliare ed edilizio, usufruendo delle significative detrazioni d’imposta loro attribuite dalla legge, sono tenuti a conservare un insieme di documenti che potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (controllo “formale” ex art. 36 ter DPR 600/73, già descritto in un precedente intervento).
È quindi opportuno avere ben chiaro quali siano, e quali caratteristiche debbano avere, i documenti richiesti dal Fisco in sede di controllo, con riguardo ad ognuna delle fattispecie rilevanti per la disciplina tributaria.

Bonus mobili: quali documenti conservare?
La spettanza del Bonus mobili presuppone la conservazione delle fatture o scontrini di acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, con i dati identificativi dell’acquirente (per gli scontrini è sufficiente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e la riconducibilità del prezzo al pagamento effettuato dal titolare del bancomat o della carta di credito).
Va documentata la classe energetica dell’elettrodomestico, se previsto l’obbligo dell’etichetta. Vanno ovviamente conservate le ricevute dei bonifici o delle transazioni via carte elettroniche, da riscontrare con gli estratti di conto corrente.
Poiché l’agevolazione spetta in connessione a interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente, è richiesto di dare conto che i relativi lavori siano avviati in data precedente agli acquisti degli arredi. A tale scopo rilevano eventuali abilitazioni amministrative edilizie, o la comunicazione preventiva all’ASL. Se si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R.445/2000).

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Gli interventi in questione possono consistere, come è noto, in un’ampia varietà di operazioni. Per tutti i tipi di spese, è richiesta la conservazione della ricevuta informatica o della raccomandata con la quale è stata trasmessa all’ENEA la certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica e la scheda informativa (che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori).
Le fatture (o ricevute fiscali) relative ai costi sostenuti devono coincidere con l’importo di spesa indicato nella scheda informativa; e le fatture emesse fino al 13 maggio 2011 devono indicare anche il costo della manodopera.
Va sempre esibita la documentazione relativa al bonifico bancario o postale, con causale del versamento, codice fiscale del soggetto che versa e codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; nonché ogni altra documentazione idonea a provare le spese che non possono essere sostenute con bonifico (ad es: ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le denunce di inizio lavori e le varie concessioni ed autorizzazioni amministrative).
Sono ammesse anche qui autocertificazioni: quella da cui risulta che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori; quella per cui il contribuente attesta, per ogni anno in cui fa valere una rata, la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione; quella attestante i lavori non ancora conclusi e la tipologia di intervento in corso di esecuzione (in alternativa, copia della comunicazione della prosecuzione lavori, se dovuta).
Se la spesa è sostenuta dall’affittuario o dal comodatario, occorre una dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Se la spesa è sostenuta dall’acquirente, ma è stato previsto il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente, va esibito l’atto di cessione contenente tale pattuizione.
Per le spese sulle parti comuni occorre, anche qui, la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Gli specifici interventi disciplinati dalle norme, poi (riqualificazione energetica, interventi sull’involucro, pannelli solari, impianti di climatizzazione invernale, ecc.) richiedono, a loro volta, documentazione di carattere più specialistico. È sostanzialmente sempre richiesta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (sostituibile dalla dichiarazione del produttore, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi) e copia della certificazione o qualificazione energetica (con alcune eccezioni. Per esempio, a partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 L. n. 99/2009).

Fonte "EdilTecnico - Il Quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili"