FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

Detrazione edilizia: i documenti da conservare, anche nel 2019 - 2° Parte

 venerdì 4 gennaio 2019 | in NEWS

I contribuenti che pongono in essere interventi o iniziative nel settore immobiliare ed edilizio, usufruendo delle significative detrazioni d’imposta loro attribuite dalla legge, sono tenuti a conservare un insieme di documenti che potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (controllo “formale” ex art. 36 ter DPR 600/73, già descritto in un precedente intervento).
È quindi opportuno avere ben chiaro quali siano, e quali caratteristiche debbano avere, i documenti richiesti dal Fisco in sede di controllo, con riguardo ad ognuna delle fattispecie rilevanti per la disciplina tributaria.

Acquisto del box auto pertinenziale
La corretta spettanza della detrazione d’imposta connessa alla fattispecie presuppone l’esibizione da parte del contribuente, in sede di controllo, dell’atto pubblico di acquisto che deve dare conto del vincolo di pertinenzialità del box rispetto all’immobile principale (nonché riportare, se del caso, numero ed identità dei contitolari). Il vincolo di pertinenzialità può emergere anche da un contratto preliminare (che, si ricorda, deve essere per legge sottoposto a registrazione).
Occorre poi conservare ed esibire la dichiarazione del costruttore, indicante i costi di costruzione sostenuti.
È poi richiesta la documentazione relativa all’effettuazione del pagamento per l’acquisto del box. Essa coinciderà eventualmente con un bonifico bancario o postale; oppure, più facilmente, con un assegno, ed in tal caso sarà necessaria l’attestazione dell’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto (adempimento questo, sia consentito rilevare, che appare a dir poco pleonastico).
Per gli acquisti effettuati entro il 2010, era richiesta la ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara (che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi). Oggi tale adempimento è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi.
Infine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, in caso di presenza di più contitolari, è ammessa un’autocertificazione attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno di essi.

Costruzione del box pertinenziale
La documentazione da conservare ed esibire è, qui, una sorta di mix dei casi precedenti. Viene richiesto, innanzitutto, il titolo edilizio relativo alla costruzione, attestante il vincolo di pertinenzialità del box con l’abitazione (che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo). E’ poi richiesta la documentazione dei bonifici bancari o postali per i pagamenti, nonché le fatture (o ricevute fiscali) relative all’intervento, compilate come già detto.
Nuovamente, per gli interventi più risalenti, era da esibirsi la ricevuta della raccomandata al C.O.P., ora sostituita, per i lavori eseguiti dal 2010, dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Anche qui, per le spese a decorrere dal 1° ottobre 2006, in presenza di più contitolari, è ammessa l’autocertificazione relativa alla ripartizione dei costi tra gli stessi.
Infine, è richiesta la comunicazione preventiva all’ASL, indicante la data di inizio die lavori, se obbligatoria.

Fonte "EdilTecnico - Il Quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili"